IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente
l'attuazione  della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione
delle  persone  incaricate  del  controllo  di  legge  dei  documenti
contabili  e, in particolare, l'articolo 14, il quale prevede che, su
proposta  del  Ministro di grazia e giustizia sono emanati uno o piu'
regolamenti  a  norma  dell'articolo  17,  comma 1, lettera a), della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  per disciplinare l'iscrizione nel
registro  dei  revisori contabili e la cancellazione, le modalita' di
svolgimento  del  tirocinio e dell'esame, e l'esercizio del potere di
vigilanza;
  Visto  il  concerto, espresso dai Ministri della funzione pubblica,
del   tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  e
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, con riferimento
alle   norme   sul   tirocinio   dei  revisori  contabili,  ai  sensi
dell'articolo  14,  comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 88;
  Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del
Consiglio  di  Stato,  espresso nell'adunanza del 26 gennaio 1998, ed
operati  i  necessari  adattamenti  formali  e  lessicali  del testo,
nonche'  la  modifica  delle  disposizioni  concernenti i compensi ai
componenti  della  commissione  centrale, in quanto implicati oneri a
carico dello Stato;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 27 febbraio 1998;
  Sulla  proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con
i  Ministri della funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della
programmazione    economica,    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                                Emana
                      il seguente regolamento:
                            Titolo primo
                        Disposizioni generali
                               Art. 1.
            Commissione centrale per i revisori contabili

  1.  Presso  il  Ministero  di  grazia  e  giustizia e' istituita la
commissione centrale per i revisori contabili.
  2. La commissione svolge attivita' consultiva in materia di:
    a) tenuta del registro del tirocinio di cui all'articolo 5;
    b) tenuta del registro dei revisori contabili;
    c)  esercizio  del  potere di vigilanza del Ministero di grazia e
giustizia.
 
          Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            - Il   testo  dell'art.    14  del  D.Lgs.    n.  88/1992
          (Attuazione  della  direttiva   n.   84/253/CEE,   relativa
          all'abilitazione  delle  persone incaricate  del  controllo
          di legge  dei documenti  contabili) e'  il seguente:
            "Art.   14   (Regolamento  di  esecuzione).  -  1.  Entro
          centottanta  giorni  dalla   pubblicazione   del   presente
          decreto,  su  proposta del Ministro di grazia  e giustizia,
          sono emanati  uno o  piu' regolamenti   ai sensi  dell'art.
          17,  comma 1, lettera  a), della  legge 23 agosto  1988, n.
          400,  per    disciplinare le   modalita' di  iscrizione nel
          registro dei revisori   contabili   e   di    cancellazione
          dallo   stesso   nonche'   le modalita' di  svolgimento del
          tirocinio   e dell'esame e   di  esercizio  del  potere  di
          vigilanza del Ministro di grazia e giustizia.
            2.    Il    regolamento concernente   le   modalita'   di
          svolgimento  del tirocinio di  cui all'art. 3, comma  3, e'
          emanato di    concerto  con  i  Ministri  della    funzione
          pubblica, del tesoro  e delle partecipazioni statali".
            -  Il   comma 1,   lettera a),  dell'art. 17  della legge
          n.  400/1988  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo    e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio  dei Ministri)
          prevede  che con decreto  del Presidente della  Repubblica,
          previa  deliberazione  del Consigiio  dei Ministri, sentito
          il parere del Consiglio di  Stato,  che  deve  pronunciarsi
          entro  novanta  giorni    dalla richiesta,   possano essere
          emanati regolamenti  per  disciplinare  l'esecuzione  delle
          leggi  e  dei decreti legislativi.   Il   comma   4   dello
          stesso  articolo    stabilisce    che     gli     anzidetti
          regolamenti   debbano      recare   la   denominazione   di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.